In data 2 gennaio 2021, la Banca d’Italia, a seguito della chiusura, lo scorso 31 dicembre 2020, del “periodo transitorio” in ambito Brexit, ha pubblicato le proprie raccomandazioni rivolte agli intermediari bancari e finanziari britannici operanti in Italia.
Tali raccomandazioni, più nel dettaglio, intervengono successivamente all’entrata in vigore del Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante le “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione Europea” (di seguito, il “Decreto Milleproroghe”), recependo integralmente quanto ivi previsto dall’art. 22, titolato “Proroga e altre misure applicabili a intermediari bancari e finanziari e a imprese di assicurazione in relazione al recesso del Regno Unito dall’Unione Europea”, secondo cui:
- “dal giorno successivo alla scadenza del periodo di transizione (ovverosia dal 1° gennaio 2021) e fino alla conclusione del procedimento di autorizzazione da parte delle Autorità competenti, e in ogni caso non oltre i sei mesi successivi alla predetta scadenza, i soggetti di cui all’articolo 3, commi da 1 a 5, del Decreto-Legge n. 22 del 2019 con sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (tra i quali, per l’appunto, le banche del Regno Unito e le imprese di investimento che, alla data del recesso, svolgono la propria attività sul territorio della Repubblica), che abbiano presentato alle medesime Autorità entro la data di entrata in vigore del presente Decreto istanza per l’autorizzazione allo svolgimento delle attività come intermediari di Paesi Terzi ovvero per la costituzione di un intermediario italiano a cui cedere l’attività, possono continuare a operare sul territorio della Repubblica italiana, limitatamente alla gestione dei rapporti esistenti e, con riferimento ai derivati over the counter, nel rispetto dell’articolo 3, comma 3, del citato Decreto-Legge” (art. 22, comma 2, del Decreto Milleproroghe);
- sempre a partire dal sopracitato periodo, tali soggetti “operano nel territorio della Repubblica Italiana in conformità alle disposizioni applicabili agli intermediari di Paesi Terzi” (art. 22, comma 3, del Decreto Milleproroghe); e
- “in caso di diniego dell’autorizzazione da parte delle Autorità competenti, con riferimento alle attività non autorizzate”, tali soggetti “cessano l’attività svolta in Italia, secondo modalità e tempi che non recano pregiudizio ai clienti. Sono fatte salve le operazioni necessarie all’ordinata chiusura dei rapporti già in essere, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine massimo di tre mesi dalla data di comunicazione di tale diniego, nel rispetto dei termini di preavviso per lo scioglimento dei contratti” (art. 22, comma 4, del Decreto Milleproroghe);
- quanto sopra, assicurando “un’adeguata informazione circa le conseguenze derivanti dal recesso del Regno Unito dall’Unione Europea”. A tal fine, “le banche, le imprese di investimento, i gestori di fondi limitatamente ai servizi di investimento prestati, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che cessano l’attività al termine del periodo di transizione o alla scadenza del termine di tre mesi di cui al comma 4 restituiscono ai clienti le disponibilità liquide, i beni e gli strumenti finanziari di pertinenza di questi ultimi, secondo le istruzioni ricevute. Per i finanziamenti, la cessazione dell’attività, anche se conseguente al diniego dell’autorizzazione di cui al comma 4, non comporta modifica dei tempi e delle modalità di pagamento degli interessi e di rimborso del capitale da parte del cliente, fatto salvo il diritto del cliente all’estinzione anticipata”.
Marco delli Guanti
Avvocato e Consulente
Esperto in Diritto Bancario e degli Intermediari Finanziari
Il documento suddetto è consultabile al seguente link: https://www.bancaditalia.it/compiti/stabilita-finanziaria/informazioni-brexit/com-intermediari-31122020/index.html.
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