In data 11 novembre 2020, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (di seguito, l’“UIF”), a fronte dei poteri ad essa conferiti dall’art. 6, comma 7, lett. b) del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (di seguito, il “Decreto Antiriciclaggio”), ha pubblicato, in collaborazione con la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate, un comunicato stampa nell’ambito del quale ha aggiornato e ampliato il decalogo degli schemi di comportamenti anomali (di seguito, gli “Schemi di anomalia”) sino ad allora riassunto nelle precedenti comunicazioni dell’UIF del 15 febbraio 2010 e del 23 aprile 2012, rispettivamente in tema di frodi sull’IVA intra-comunitaria, nonché di frodi internazionali e nelle fatturazioni.
Più nel dettaglio, tali nuovi Schemi di anomalia, rivolti a tutti i destinatari dell’obbligo di “Segnalazione delle Operazioni Sospette” (cd. “SOS”) di cui all’art. 3 del Decreto Antiriciclaggio, hanno il fine di “facilitare la valutazione delle operatività sospette in materia fiscale” e si suddividono in:
- schema “A”, relativo all’“utilizzo ovvero emissione di fatture per operazioni inesistenti”, volto a prevenire la commissione dei reati di cui agli artt. 2 e 8 del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74
- schema “B”, relativo alle “frodi sull’IVA intracomunitaria”, fenomeno strettamente collegato alle frodi fiscali di cui allo schema “A”, realizzato con il coinvolgimento di entità spesso prive di organizzazione o consistenza economica costituite ad hoc (cd. “missing trader”), solitamente in ordinamenti caratterizzati da una regolamentazione più flessibile e controlli meno rigidi, e poste in liquidazione o cessate poco tempo dopo la costituzione
- schema “C”, relativo alle “frodi fiscali internazionali e altre forme di evasione fiscale internazionale”, volto a prevenire la commissione di illeciti connessi con il trasferimento e la detenzione di attività economiche e finanziarie all’estero “finalizzati alla sottrazione di base imponibile domestica attraverso lo sfruttamento delle differenze esistenti tra gli ordinamenti fiscali nazionali”
- schema “D”, relativo alla “cessione di crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi”, volto a prevenire un fenomeno che “consente di ottenere liquidità in tempi ridotti rispetto a quelli necessari per l’erogazione del relativo rimborso”
Per ciascuno dei sopracitati Schemi di anomalia, inoltre, l’UIF ha fornito un elenco di indici di rilevanza, suddivisi in “profili soggettivi” e “profili oggettivi”, utili (ai fini dell’invio di una SOS) se risultanti, in base alle informazioni disponibili, “concatenati dal punto di vista logico e temporale, in modo da risultare funzionali a un’ipotesi di illecito fiscale”, non potendo costituire di per sé soli “motivo sufficiente per procedere alla segnalazione”.
In ragione di quanto sopra, pertanto, laddove i sopradescritti Schemi di anomalia, adeguatamente resi noti tra il personale aziendale incaricato alla valutazione delle operazioni sospette, risultino funzionali alla realizzazione di un illecito fiscale, correrà l’obbligo in capo ai destinatari del Decreto Antiriciclaggio di procedere tempestivamente all’invio alla UIF di una SOS.
Marco delli Guanti
avvocato e consulente
esperto in Diritto Bancario e degli Intermediari Finanziari
in particolare nelle aree Compliance, Antiriciclaggio e legale
I documenti suddetti sono consultabili ai seguenti link:
– comunicazione UIF del 10 novembre 2020:
https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/schemi-rappresentativi/index.html;
– comunicazione UIF del 15 febbraio 2010:
https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/IVA_INTRA.pdf;
– comunicazione UIF del 23 aprile 2012:
https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/COMUNICAZIONE_UIF_DEL_23_Aprile_2012.pdf
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